presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che espleta per ultimo tale formalita'. Essa si applica alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, avviate dopo la sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99~convenzione-art18 · fonte su Normattiva