1. Ai fini precisati all'articolo 49, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito uno speciale sistema di finanziamento al quale la Comunita' destina l'importo globale di 280 milioni di UCE destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro del sistema stesso:

  • a)l'importo e' gestito dalla Commissione;
  • b)questo importo globale e' diviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli sara' presentata dalla Commissione, puo' autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50% della frazione fissata per l'anno successivo;
  • c)qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo;
  • d)in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi dovuti sono ridotti in conseguenza;
  • e)le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dal complesso degli elementi sotto elencati: - la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma del punto 2; - gli stanziamenti riportati in applicazione del punto 3. 2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 188, il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art51 · fonte su Normattiva