Ai fini precisati all'articolo 23, la Comunita' destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 550 milioni di UCE per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art31 · fonte su Normattiva