1. L'importo globale di cui all'articolo 31 e' suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. 2. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
