1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento per ciascuno Stato ACP e per ciascun prodotto. 2. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione. 3. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP - intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure - inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva, il sistema puo' essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art36 · fonte su Normattiva