Uno Stato ACP ha diritto di chiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 30, derivanti dall'esportazione di ciascun prodotto nella Comunita' nonche', nei casi contemplati dall'articolo 27, in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 46, paragrafo 3, per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6,5% al livello di riferimento.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
