Per contribuire alla creazione di basi piu' solide per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende in misura considerevole dal settore minerario, e specialmente per aiutare questi ultimi a far fronte alla degradazione delle loro capacita' di esportazione di prodotti minerari nella Comunita', nonche' alla conseguente perdita dei proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sui loro redditi i gravi turbamenti temporanei del settore minerario indipendenti dalla volonta' degli Stati ACP interessati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art49 · fonte su Normattiva