1. Il sistema previsto all'articolo 49 si applica ai seguenti prodotti: - rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa - fosfati - manganese - bauxite ed allumina - stagno - piriti di ferro arrostite e minerale di ferro agglomerato o meno (comprese le graniglie), escludendo durante il periodo di cui all'articolo 25, paragrafo 2, i casi contemplati in detto articolo. 2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o piu' Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncera' in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art50 · fonte su Normattiva