1. La possibilita' di ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 51 viene aperta a favore dei paesi che si trovano nelle condizioni necessarie a norma dell'articolo 53 quando, per un prodotto contemplato dall'articolo 50 ed esportato nella Comunita', viene constatata la possibilita' che nei mesi successivi si verifichi una riduzione sostanziale delle loro capacita' di produzione o di esportazione, oppure dei loro proventi da esportazione, in misura tale da incidere seriamente sulla politica di sviluppo dello Stato ACP interessato compromettendo gravemente la redditivita' di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo cosi' il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero il ripristino o il mantenimento della capacita' di esportazione. 2. La predetta possibilita' di ricorso e' aperta anche quando si verifica oppure e' prevista una sostanziale riduzione della capacita' di produzione o di esportazione in seguito a seri e fortuiti incidenti o difficolta' tecniche oppure di gravi eventi politici interni od esterni. 3. Una flessione del 10% costituisce una riduzione sostanziale delle capacita' di produzione o di esportazione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
