Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure prese nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottati dalla Comunita' per migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' stessa, prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri. Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art7 · fonte su Normattiva