Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunita' per migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri. Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, per trovare una soluzione soddisfacente.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
