Sono considerati come interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3:

  • a)i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari od oceani;
  • b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  • c)gli animali vivi, cola' nati ed allevati;
  • d)i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
  • e)i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
  • f)i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
  • g)i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
  • h)gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
  • i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione ivi effettuate;
  • j)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-1-art2 · fonte su Normattiva