Sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 "totalmente ottenuti" in Marocco, in Algeria ed in Tunisia o nella Comunita':

  • a)i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico;
  • b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  • c)gli animali vivi ivi nati ed allevati;
  • d)i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
  • e)i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  • f)i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
  • g)i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
  • h)gli articoli usati ivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime;
  • i)gli scarti e residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;
  • j)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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