Sono considerati come "totalmente ottenuti" in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3:

  • a)i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
  • b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  • c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  • d)i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
  • e)i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
  • f)i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
  • g)i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
  • h)gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
  • i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  • j)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-1-art2 · fonte su Normattiva