Sono considerati come "totalmente ottenuti" in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3:
- a)i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d)i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
- e)i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f)i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
- g)i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h)gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
