Sono considerati "totalmente ottenuti" in Libano o nella Comunita', ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a):

  • a)i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
  • b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  • c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  • d)i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
  • e)i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
  • f)i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
  • g)i prodotti fabbricati a bordo delle loro naviofficina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
  • h)gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;
  • i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
  • j)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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