Sono considerati "totalmente ottenuti" in Libano o nella Comunita', ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a):
- a)i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b)i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c)gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d)i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
- e)i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f)i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
- g)i prodotti fabbricati a bordo delle loro naviofficina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h)gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i)gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j)le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).
Testo vigente dal 15 giugno 1978
