Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. 1 ((3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 7 settembre 1987, n. 370

1

Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge e' da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.

Testo vigente dal 6 novembre 2022

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 433/1998

    Questione infondata
    23 dicembre 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, impugnato in quanto, col prevedere, per l'indebito conseguimento, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, idennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento o garanzia (FEOGA), la reclusione solo da sei mesi a tre anni, e, allorché la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a venti milioni di lire, la depenalizzazione dell'illecito, appresterebbe, nei riguardi del FEOGA, una tutela ingiustificatamente più debole rispetto a quella assicurata contro le analoghe condotte realizzate a carico di ogni altro organismo delle Comunità europee, cui sarebbe applicabile la più rigorosa previsione incriminatrice dell'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Invero - come la Corte costituzionale ha già affermato nel dichiarare priva di fondamento una questione posta sostanzialmente negli stessi termini in base alla 'ratiò della disposizione impugnata - quale si desume univocamente dal suo stesso tenore letterale, dai lavori preparatori, e dall'inserimento in essa, con la legge del 1992, della clausola iniziale "ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis", il rapporto tra il contestato art. 2 e la fattispecie codicistica, è, fin dall'origine - contrariamente a quanto si è ritenuto, nel caso, dall'autorità rimettente - di sussidiarietà e non di specialità, e pertanto l'area degli illeciti che ricadono nelle sue previsioni, non sarebbe, in difetto di esso, coperta dall'applicazione dell'art. 640-bis cod. pen., sicché viene meno il presupposto interpretativo della formulata censura. - V. S. n. 25/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 640-bis c.p. · Art. 316-bis c.p. · Art. 640 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 25/1994

    Questione infondata
    10 febbraio 1994

    Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiut…

    Art. 3 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 · Art. 73 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;898~art2 · fonte su Normattiva