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Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale e' tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilita'. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e puo' sospendere l'esecutivita' dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennita', restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorche' non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente e tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunita' economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunita' economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunita' economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1986 al 9 novembre 1987

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/2018

    Questione inammissibile
    8 marzo 2018

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carente e incerta motivazione dell'ordinanza di rimessione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU - degli artt. 3, comma 1, della legge n. 898 del 1996 e 649 cod. proc. pen. che prevedono, rispettivamente, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria [in caso di operazioni commerciali fittizie a danno dei fondi agricoli europei] e il divieto di sottoporre lo stesso imputato, condannato o prosciolto con sentenza irrevocabile, a un secondo procedimento penale per il medesimo fatto, solo in caso di giudizi formalmente qualificati come penali. Il rimettente, nel denunciare che le due norme censurate violerebbero il principio convenzionale nell'accezione precisata dalla Corte EDU, secondo cui il divieto di bis in idem impedirebbe che la stessa persona sia sottoposta ad un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto inteso come dato fenomenico, indipendentemente dalla qualificazione dello stesso come reato o come illecito amministrativo, oblitera del tutto la differenza tra la tutela del divieto suddetto nell'ambito della CEDU e nell'ambito dell'Unione europea, trascurando di esaminare i principi di diritto UE applicabili al caso di specie (peraltro, non del tutto coincidenti con quelli sviluppati dalla Corte EDU); in tal modo, omette passaggi motivazionali indispensabili per un'adeguata prospettazione delle questioni di legittimità costituzionale. Risulta, inoltre, omessa qualsiasi motivazione sui presupposti per cui la Corte EDU riconosce la natura sostanzialmente penale alla sanzione amministrativa prevista dalla norma censurata, ed è insufficiente la stessa descrizione della fattispecie in esame; né, infine, è presa in alcuna considerazione la circostanza che il procedimento penale concluso, per lo stesso fatto storico, con la dichiarata prescrizione del reato, ha riguardato una persona fisica, mentre quello di cui è investito - opposizione alla sanzione ammnistrativa pecuniaria - riguarda la società di cui la medesima persona fisica è legale rappresentante. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione carente, insufficiente e confusa dell'ordinanza di rimessione determina la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, quando i vizi siano particolarmente gravi. ( Precedente citato: ordinanza n. 373 del 2004 ).

    Art. 649 c.p.p. · Art. 117 cost. · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 · Art. 3 Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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