[1]Articolo VII
[2]1. Il collaudo dei lavori, ad opera ultimata, sara' affidato in comune a due esperti designati l'uno dal Ministero italiano dei lavori pubblici e l'altro dal Dipartimento federale delle poste e ferrovie. 2. Il certificato di collaudo dovra' essere approvato dalle predette autorita' statali.
Testo vigente dal 31 gennaio 1958
