[1]Articolo VII

[2]1. Il collaudo dei lavori, ad opera ultimata, sara' affidato in comune a due esperti designati l'uno dal Ministero italiano dei lavori pubblici e l'altro dal Dipartimento federale delle poste e ferrovie. 2. Il certificato di collaudo dovra' essere approvato dalle predette autorita' statali.

Testo vigente dal 31 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;9~convenzione-artvii · fonte del testo