[1]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica in cui una delle parti abbia per iscritto informato l'altra parte di aver dato adempimento ai requisiti previsti a tale effetto dal suo ordinamento giuridico interno. Avra' una durata di due anni e si rinnovera' tacitamente per uguali periodi, a meno che una delle Parti manifesti la sua intenzione di porgli termine, notificandola per iscritto all'altra Parte, con un anticipo minimo di sei mesi rispetto alla prevista scadenza. I benefici stabiliti nel presente Accordo continueranno ad applicarsi pienamente alle coproduzioni approvate dalle Autorita' competenti o che siano in esecuzione prima della data di scadenza dell'Accordo. Continueranno ugualmente ad applicarsi, in tale circostanza, le disposizioni relative alla distribuzione delle entrate derivanti dalle coproduzioni gia' effettuate. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 6 del mese di ottobre del 2004 in due esemplari, ciascuno redatto nelle lingue italiana e spagnola, entrambe versioni facenti ugualmente fede.

[2]IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL CILE

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;90~accordo-art19 · fonte su Normattiva