[1]Modifica

[2]Mediante accordo le Parti possono introdurre modifiche al presente Trattato, le quali diverranno parte integrante dello stesso per mezzo di un separato protocollo aggiuntivo, il quale entrera' in vigore in base alla procedura prevista dal paragrafo 1 dell'Articolo 28 del Trattato.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~art27 · fonte su Normattiva