1. Gli Stati contraenti s'impegnano, conformemente al diritto internazionale e nazionale, a cercare di prendere le misure ragionevoli per prevenire le infrazioni di cui all'articolo 1. 2. Quando il volo di un aeromobile e' stato ritardato o interrotto a causa della perpetrazione di una delle infrazioni di cui all'articolo 1, qualsiasi Stato contraente sul territorio del quale si trovano l'aeromobile, i passeggeri o l'equipaggio facilita ai passeggeri e all'equipaggio la prosecuzione del viaggio il piu' presto possibile. Esso restituisce senza indugio l'aeromobile ed il suo carico a coloro che hanno il diritto di detenerli.
Testo vigente dal 11 gennaio 1974
