Ogni Stato contraente comunica il piu' presto possibile al Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative alle:

  • a)circostanze dell'infrazione;
  • b)misure adottate in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 10;
  • c)misure adottate nei confronti dell'autore o dell'autore presunto dell'infrazione e in particolare l'esito di ogni procedimento di estradizione o di qualsiasi altro procedimento giudiziario.

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906~art13 · fonte su Normattiva