Ogni Stato contraente comunica il piu' presto possibile al Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative alle:
- a)circostanze dell'infrazione;
- b)misure adottate in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 10;
- c)misure adottate nei confronti dell'autore o dell'autore presunto dell'infrazione e in particolare l'esito di ogni procedimento di estradizione o di qualsiasi altro procedimento giudiziario.
Testo vigente dal 11 gennaio 1974
