Art. 34 — Denuncia
[1]1. Qualsiasi Stato contraente puo' in qualsiasi momento denunziare la presente Convenzione con notifica scritta indirizzata al depositario. 2. La denuncia avra' effetto il primo del mese successivo allo scadere del termine di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Qualora sia specificato un periodo piu' prolungato nella notifica, la denuncia avra' effetto allo scadere del periodo in questione a partire dalla data di ricevimento della notifica.
[2]Fatto ad Amburgo, il trentun marzo millenovecentosettantotto, in unico originale in cui i testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici.
[3]In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
