Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963
Art. 3 (Protocollo)
1. I Governi potranno divenire parti del presente protocollo, conformemente alle loro procedure costituzionali:
- a)firmandolo; o
- b)ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
- c)aderendovi. 2. Firmando il presente protocollo, ogni Governo firmatario dichiarera' formalmente se, in conformita' della sua procedura costituzionale, la sua firma dovra' essere o no sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
Testo vigente dal 13 dicembre 1969
