1. I Governi potranno divenire parti del presente protocollo, conformemente alle loro procedure costituzionali:

  • a)firmandolo; o
  • b)ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
  • c)aderendovi. 2. Firmando il presente protocollo, ogni Governo firmatario dichiarera' formalmente se, in conformita' della sua procedura costituzionale, la sua firma dovra' essere o no sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

Testo vigente dal 13 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-11-07;909~protocollo-art3 · fonte del testo