Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963
Art. 2 (Protocollo)
Per le parti del presente protocollo, l'Accordo ed il protocollo verranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e verranno considerati come l'Accordo internazione sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto debitamente.
Testo vigente dal 13 dicembre 1969
