Se al 30 settembre 1969, un accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l'Accordo del 1963 ricondotto regolarmente e' stato negoziato e ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli di entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine, ma se questo nuovo accordo non e' entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, il presente strumento sara' prorogato fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Testo vigente dal 13 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-11-07;909~protocollo-art8 · fonte del testo