1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 1 ottobre 1969 tra i Governi che lo avranno firmato e, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, l'avranno ratificato, accettato o approvato, se appaiono tra essi i Governi di cinque Paesi principalmente produttori e i Governi di due Paesi principalmente importatori. In mancanza, questo Protocollo entrera' in vigore a qualunque altra data alla quale queste condizioni saranno soddisfatte, non potendo questa data essere posteriore al 30 settembre 1970. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione nei confronti di ogni Governo firmatario che effettuera' il deposito di questo strumento posteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo ai termini del precedente paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il presente Protocollo potra' entrare in vigore provvisoriamente. A tale fine, ogni Governo firmatario potra' depositare presso il Governo depositario, non piu' tardi del 30 settembre 1969, una notifica con la quale si impegnera' a cercare di ottenere, nel piu' breve termine possibile, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente Protocollo, in conformita' della sua procedura costituzionale. Tale notifica verra' considerata, ai soli fini dell'entrata in vigore provvisoria, come producente lo stesso effetto del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. 4. Ogni Governo firmatario, che alla data del 1 ottobre 1969 non avra' ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo, ma che avra' effettuato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, potra', se lo desidera, prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto. 5. Ogni Governo firmatario che avra' depositato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo potra' ugualmente informare il Governo depositario che si impegna ad applicare provvisoriamente il presente Protocollo. Ogni Governo che avra' preso un tale impegno verra' considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, con tutti i diritti ed obblighi afferenti, fino alla data in cui depositera' il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1970. 6. Se, al 31 dicembre 1970, un Governo firmataria non ha ancora depositato il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, cessera', a partire dal 1 gennaio 1971, d'essere considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Tuttavia, questo Governo avra' il diritto di prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto. 7. Se, al 30 giugno 1969, il presente Protocollo non hai ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli d'entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se i Governi di quattro Paesi principalmente produttori e i Governi di due Paesi principalmente importatori hanno firmato e se, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, hanno ratificato, accettato o approvato detto Protocollo al 30 settembre 1969, detti Governi potranno decidere di vigore per cio' che li concerne oppure potranno prendere ogni altra misura che la situazione sembrera' loro richiedere. 8. Se, alla data del 1 ottobre 1969, il presente Protocollo non e' entrato in vigore, sia provvisoriamente sia definitivamente, nelle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 3, ma ha ricevuto un numero di firme sufficiente perche' esso possa entrare in vigore, dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine nel presente Protocollo, l'Accordo sara' ricondotto fino alla data di entrata in vigore, provvisoria o definitiva, del presente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;854~protocollo-art8 · fonte su Normattiva