1. Allorche' viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non piu' tardi del 30 settembre 1969, presso il Governo depositario. 2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo al 30 settembre 1969, puo' ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Tale termine non dovra' superare il 30 settembre 1970, a meno che, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Protocollo, quest'ultimo non sia gia' provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;854~protocollo-art6 · fonte su Normattiva