L'articolo 238, secondo comma del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimita' e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono."

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art9 · fonte su Normattiva