[1]Testo dell'articolo 28 del trattato CECA e' sostituito dal testo seguente:
[2]"Articolo 28
[3]Il Consiglio, quando e' consultato dall'Alta Autorita', delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorita'. Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorita' ottiene l'approvazione: - della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'; - o, in caso di parita' dei voti, e se l'Alta Autorita' mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio. Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 sesto e 78 nono del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'. Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due stati membri che conseguono ciascuno almeno un nono del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 sesto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata:
[4]Belgio 5 Danimarca 3 Germania (R. f.) 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Portogallo 5 Regno Unito 10 Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno cinquantaquattro voti, che esprimano il voto favorevole di almeno otto membri. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri. Il Consiglio comunica con gli stati membri per mezzo del suo presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti".
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
