esercitata sul rappresentante di Stato o una organizzazione internazionale. La manifestazione, da parte di uno Stato o di un'organizzazione internazionale del consenso ad essere vincolato da un trattato che sia ottenuto mediante la coercizione esercitata sul rappresentante di detto Stato o di detta organizzazione con atti o minaccie dirette contro di lui, e' priva di qualsiasi effetto giuridico.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art51 · fonte su Normattiva