esercitata su di uno Stato o una organizzazione internazionale con la minaccia o l'uso della forza. Qualsiasi trattato la cui stipulazione sia stata ottenuta con la minaccia o l'impiego della forza, in violazione dei principi del diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, e' nullo.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art52 · fonte su Normattiva