di un trattato o ritiro in virtu' delle disposizioni del trattato o mediante consenso delle parti. L'estinzione di un trattato o il ritiro di una parte possono aver luogo:

  • a)in conformita' alle disposizioni del trattato;
  • b)in ogni tempo, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art54 · fonte su Normattiva