dell'applicazione di un trattato in virtu' delle sue disposizioni o per consenso delle parti. L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte potra' essere sospesa;
- a)in conformita' alle disposizioni del trattato; o
- b)in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
