1. La presente Convenzione rimarra' aperta all'adesione di ogni Stato, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e da ogni Organizzazione internazionale che abbia capacita di concludere trattati. 2. Lo strumento di adesione di una organizzazione internazionale includera una dichiarazione che attesti la capacita di detta organizzazione di concludere trattati. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art84 · fonte su Normattiva