[1]Applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti

[2]1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente, relative, sul proprio territorio, all'accesso, allo stazionamento o alla partenza dell'aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'attivita', alla navigazione ed al comportamento di detto aeromobile durante il soggiorno nel suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia designata dell'altra Parte Contraente. 2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di ciascuna Parte Contraente, relative, sul proprio territorio, all'accesso, allo stazionamento ed alla partenza dei passeggeri, dell'equipaggio, della merce e della posta, cosi' come i regolamenti concernenti l'entrata, la partenza, l'emigrazione, l'immigrazione, la dogana e le norme sanitarie si applicheranno ai passeggeri, all'equipaggio, alla merce ed alla posta trasportati dall'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente durante il soggiorno sul suo territorio.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art10 · fonte su Normattiva