[1]Trasferimento dei profitti

[2]L'eccedenza degli introiti registrati rispetto alle spese dalla compagnia designata da ciascuna delle Parti Contraenti sul territorio dell'altra Parte Contraente potra' essere liberamente trasferita in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale in conformita' alle correnti leggi e regolamenti nazionali.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art9 · fonte su Normattiva