[1]Sedi delle Compagnie

[2]1. Ciascuna Parte Contraente dovra' concedere alla compagnia designata da una Parte Contraente, su una base di reciprocita', il diritto di conservare nei punti specificati nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte Contraente tali uffici ed il personale amministrativo commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti che risulteranno necessari per le esigenze della compagnia designata. 2. Il personale di ciascuna Parte Contraente sara' soggetto alle leggi concernenti l'accesso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, ossia alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio. 3. Il numero di questo personale a cui si riferisce il paragrafo (2) del presente Articolo, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 24 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;910~art11 · fonte su Normattiva