- Adeguatezza dei servizi.

  • 1)Le Conferenze dovrebbero adottare le misure necessarie ed appropriate affinche' le compagnie loro associate assicurino un servizio regolare, adeguato ed efficiente con la frequenza richiesta sulle rotte che esse servono e organizzano tali servizi in modo tale da evitare, per quanto possibile, partenze troppo ravvicinate o troppo distanziate. Le Conferenze dovranno anche prendere in considerazione qualsiasi misura speciale che sia necessaria per organizzare i servizi in modo da far fronte a variazioni stagionali di traffico.
  • 2)Le Conferenze e le altre parti indicate in questo Codice come aventi titolo a partecipare alle consultazioni, incluse le autorita' competenti se queste lo desiderano, dovrebbero tenere sotto controllo la domanda di stiva, l'adeguatezza e la adattabilita' dei servizi e, in particolare, la possibilita' razionalizzarli e di accrescerne l'efficienza, e assicurare una stretta collaborazione tra di loro a tale riguardo. I benefici che manifestamente derivino dalla razionalizazzione dei servizi dovranno riflettersi adeguatamente sul livello dei tassi di nolo.
  • 3)Nei porti che sono serviti dalle Conferenze soltanto a condizione che il carico raggiunga una consistenza minima determinata, detto "minimo di carico" dovra' essere specificato nelle tariffe. I caricatori dovrebbero dare un preavviso adeguato circa la disponibilita' di tale carico.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art19 · fonte su Normattiva