1. Alle compagnie aeree designate delle due Parti Contraenti verranno concesse eque e pari possibilita' di effettuare i servizi convenuti tra i loro rispettivi territori. 2. Nell'effettuazione dei servizi convenuti, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente terra' conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente, in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi convenuti forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate. Esse dovranno avere come obiettivo primario di fornire ad un ragionevole fattore di carico, una capacita' idonea a soddisfare le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea ed il territorio dell'altra Parte Contraente. Misure per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, sia imbarcata che sbarcata in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato la compagnia aerea, verranno adottate in conformita' con i principi generali secondo cui la capacita' dovra' essere in relazione:

  • a)alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;
  • b)alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa la compagnia aerea, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto stabiliti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area; e c) alle esigenze di operazioni a lungo percorso.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art6 · fonte su Normattiva