- Contenuto degli accordi conferenziali, di partecipazione al traffico di fedelta'. Gli accordi conferenziali, gli accordi di partecipazione al traffico e di fedelta' devono essere conformi alle norme pertinenti del presente Codice e posssono comprendere ogni altra norma eventualmente convenuta, che non sia incompatibile con il presente Codice.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
