- Rappresentanze. Le Conferenze stabiliscono rappresentanze locali in tutti i paesi serviti eccettuati quelli dove esistano ragioni pratiche per una rappresentanza su base regionale. I nomi e gli indirizzi dei rappresentanti saranno prontamente disponibili e questi rappresentanti assicureranno che i rispettivi punti di vista dei caricatori e delle Conferenze siano fatti rapidamente conoscere a ciascuno al fine di raggiungere pronte decisioni. Quando la Conferenza lo considera conveniente, fornira' una adeguata delega di poteri decisionali ai suoi rappresentanti.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
