[1]di riconoscimento della decisione

[2]1. Il riconoscimento della decisione giudiziaria e' rifiutato, oltre i casi previsti dall'art. 13 della presente Convenzione anche se:

  • a)il convenuto non ha partecipato al processo in conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non e' stato notificato tempo debito e nella forma dovuta l'atto di citazione e di convocazione in Tribunale;
  • b)il Tribunale della Parte contraente richiesta ha gia' precedentemente adottato una decisione definitiva riguardo alla causa fra le stesse Parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi;
  • c)all'esame del Tribunale della Parte contraente richiesta si trova la causa tra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sugli stessi motivi proposta prima della presentazione dell'istanza presso il Tribunale della Parte contraente richiedente;
  • d)la decisione della controversia -in conformita' con gli Accordi internazionali di cui ambo le Parti contraenti sono partecipi - rientri nella competenza esclusiva dei Tribunali della Parte contraente richiesta. 2. Per accertare l'esistenza delle circostanze indicate al par. 1 il Tribunale della Parte contraente richiesta in caso di necessita' puo' richiedere chiarimenti alla persona che ha presentato l'istanza, nonche' interrogare il convenuto e richiedere chiarimenti al tribunale che ha adottato la decisione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art25 · fonte su Normattiva