[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE NUCLEARE O DI SITUAZIONE DI EMERGENZA RADIOLOGICA (adottata il 26 settembre 1986, nel corso dell'8.a sessione plenaria) GLI STATI PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE, ESSENDO a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attivita' nucleari, CONSTATANDO che sono state adottate e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attivita' nucleari, al fine di prevenire gli incidenti nucleari e limitare il piu' possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi, DESIDEROSI di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell'energia nucleare, CONVINTI della necessita' di istituire una struttura internazionale per facilitare la fornitura rapida di assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, al fine di attenuarne le conseguenze, VISTA l'utilita' delle intese bilaterali e multi laterali sulla mutua assistenza in questo settore, PRENDENDO atto delle attivita' dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica relative all'elaborazione di direttive sulle intese per la mutua assistenza di emergenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Disposizioni Generali

[2]1. Gli Stati Parte coopereranno tra loro e con l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica (qui di seguito denominata 1 "Agenzia") in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione al fine di facilitare l'assistenza urgente in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica per limitarne il piu' possibile le conseguenze e proteggere la vita, i beni e l'ambiente dagli effetti delle scorie radioattive. 2. Per agevolare detta cooperazione, gli Stati Parte potranno concludere accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione di entrambe al fine di prevenire o di limitare il piu' possibile i danni materiali ed i danni che possono essere causati da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica. 3. Gli Stati Parte chiedono all'Agenzia, agendo nell'ambito del suo Statuto, di fare tutto il possibile, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati Parte prevista dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art1 · fonte su Normattiva