e controllo dell'assistenza A meno che non sia convenuto altrimenti:
- a)la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione globale dell'assistenza spettano, sul suo territorio, allo Stato che richiede l'assistenza. La Parte che fornisce l'assistenza dovrebbe, qualora l'assistenza necessiti di personale, designare, dopo aver consultato lo Stato che richiede l'assistenza, la persona cui dovrebbe essere affidata e che dovrebbe mantenere la supervisione operativa diretta del personale e del materiale da essa forniti. La persona designata dovrebbe espletare detta supervisione in collaborazione con le autorita' competenti dello Stato che richiede l'assistenza;
- b)lo Stato che richiede l'assistenza fornisce, nei limiti delle sue possibilita', le attrezzature ed i Servizi locali necessari ad una razionale ed efficace gestione dell'assistenza. Esso provvedera' altresi' a garantire la protezione del personale, del materiale e dei materiali introdotti sul suo territorio ai fini dell'assistenza, a cura della Parte che fornisce assistenza o per suo conto;
- c)la proprieta' del materiale e dei materiali forniti dall'una o dall'altra parte durante i periodi di assistenza non verra' modificata, e la loro restituzione e' garantita;
- d)uno Stato Parte che fornisce assistenza per ottemperare ad una domanda formulata ai sensi dal par. 5 dell'art. 2 coordina detta assistenza sul suo territorio.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
