[1]' competenti e punti di contatto

[2]1. Ciascun Stato Parte indichera' all'Agenzia e agli altri Stati Parte, direttamente o tramite l'Agenzia, le sue autorita' competenti ed il punto di contatto abilitato a fare ed a ricevere domande e ad accettare offerte di assistenza. Detti punti di contatto ed una cellula centrale presso l'Agenzia saranno accessibili in permanenza. 2. Ogni Stato Parte comunichera' con sollecitudine all'Agenzia, ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al par. 1. 3. L'Agenzia comunichera' regolarmente e con sollecitudine agli Stati Parte, agli Stati membri ed alle Organizzazioni internazionali pertinenti, le informazioni di cui ai par. 1 e 2.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art4 · fonte su Normattiva