[1]dell'Agenzia
[2]Gli Stati Parte in conformita' al par. 3 dell'art. primo e senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione, incaricano l'Agenzia di:
- a)raccogliere e divulgare agli Stati Parte ed agli Stati Membri le informazioni concernenti:
- i)gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione in casi di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;
- ii)i metodi, le tecniche ed i risultati disponibili dei lavori di ricerca relativi agli interventi in caso di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;
- b)Fornire su richiesta il proprio aiuto ad uno Stato Parte o ad uno Stato Membro, per una qualsiasi delle questioni qui di seguito elencate o per altre questioni pertinenti:
- i)l'elaborazione di piani di emergenza in caso di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica, nonche' di un'adeguata legislazione;
- ii)la messa a punto, di adeguati programmi di formazione per il personale chiamato ad intervenire in casi di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica;
- iii)trasmissione delle domande di assistenza e di informazioni pertinenti in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;
- iv)messa a punto di programmi, procedure ed adeguate norme di controllo della radioattivita';
- v)effettuazione di studi per determinare la possibilita' di installare adeguati sistemi di controllo della radioattivita';
- c)Mettere a disposizione di uno Stato Parte o di uno Stato Membro che richieda assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica risorse appropriate stanziate in vista di effettuare una valutazione iniziale dell'incidente o della situazione di emergenza;
- d)Proporre i suoi buoni uffizi agli Stati Parte o agli Stati Membri in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;
- e)stabilire e mantenere il collegamento con le Organizzazioni Internazionali pertinenti al fine di ottenere e scambiare le informazioni ed i dati pertinenti, e fornire un elenco di dette Organizzazioni agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni summenzionate.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
