nazionali e regionali di preparazione e di lotta
- 1)Ciascuna Parte dovra' istituire un sistema nazionale per far fronte sollecitamente ed effettivamente agli incidenti di inquinamento da idrocarburi. Questo sistema includera' come minimo:
- a)la designazione de:
- i)l'autorita' o le autorita' nazionali competenti incaricate della preparazione e della lotta contro l'inquinamento da idrocarburi;
- ii)il punto o i punti di contatti operativi a livello nazionale che. saranno responsabili per la ricezione e la trasmissione dei rapporti sull'inquinamento da idrocarburi di cui all'articolo 4;
- iii)un'autorita' abilitata ad agire per conto dello Stato per richiedere assistenza o decidere di fornire l'assistenza richiesta;
- b)un piano di emergenza nazionale di preparazione e di lotta che comprenda uno schema dei punti di contatto tra i vari enti implicati sia pubblici che privati, in considerazione di linee guida elaborate dall'organizzazione. (2) Inoltre, ciascuna Parte, nell'ambito delle sue capacita sia individualmente o nel quadro di una cooperazione bilaterale o multilaterale e, se del caso, in cooperazione con industrie petrolifere e mercantili, autorita' portuali ed altre entita' rilevanti mettera' a disposizione:
- a)un quantitativo minimo di materiale prestabilito di lotta contro lo scarico di idrocarburi, proporzionato al rischio implicato ed ai programmi per l'utilizzazione di tale materiale;
- b)un programma di esercizi Der l'organizzazione di azioni di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e la formazione del personale competente;
- c)piani dettagliati e mezzi di comunicazione per fare fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi: tali mezzi dovrebbero essere disponibili in permanenza;
- d)un dispositivo o intesa per coordinare le operazioni di lotta contro incidenti da inquinamento da idrocarburi che fornisca anche la possibilita' di mobilitare, se del caso, le risorse necessarie.
- 3)Ciascuna Parte assicurera' che informazioni aggiornate siano fornite all'organizzazione, direttamente o per mezzo delle organizzazioni o intese regionali pertinenti, concernenti:
- a)la localizzazione, i dati relativi alle telecomunicazioni, qualora applicabili, le zone sotto la responsabilita delle autorita' e entita' di cui al paragrafo (1) (a);
- b)informazioni sul materiale di lotta contro l'inquinamento e sui servizi di esperti in settori concernenti la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e l'assistenza in mare, che potrebbero essere forniti ad altri Stati, su loro richiesta:
- c)il suo piano nazionale di emergenza.
Testo vigente dal 11 gennaio 1999
