nazionali e regionali di preparazione e di lotta

  • 1)Ciascuna Parte dovra' istituire un sistema nazionale per far fronte sollecitamente ed effettivamente agli incidenti di inquinamento da idrocarburi. Questo sistema includera' come minimo:
  • a)la designazione de:
  • i)l'autorita' o le autorita' nazionali competenti incaricate della preparazione e della lotta contro l'inquinamento da idrocarburi;
  • ii)il punto o i punti di contatti operativi a livello nazionale che. saranno responsabili per la ricezione e la trasmissione dei rapporti sull'inquinamento da idrocarburi di cui all'articolo 4;
  • iii)un'autorita' abilitata ad agire per conto dello Stato per richiedere assistenza o decidere di fornire l'assistenza richiesta;
  • b)un piano di emergenza nazionale di preparazione e di lotta che comprenda uno schema dei punti di contatto tra i vari enti implicati sia pubblici che privati, in considerazione di linee guida elaborate dall'organizzazione. (2) Inoltre, ciascuna Parte, nell'ambito delle sue capacita sia individualmente o nel quadro di una cooperazione bilaterale o multilaterale e, se del caso, in cooperazione con industrie petrolifere e mercantili, autorita' portuali ed altre entita' rilevanti mettera' a disposizione:
  • a)un quantitativo minimo di materiale prestabilito di lotta contro lo scarico di idrocarburi, proporzionato al rischio implicato ed ai programmi per l'utilizzazione di tale materiale;
  • b)un programma di esercizi Der l'organizzazione di azioni di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e la formazione del personale competente;
  • c)piani dettagliati e mezzi di comunicazione per fare fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi: tali mezzi dovrebbero essere disponibili in permanenza;
  • d)un dispositivo o intesa per coordinare le operazioni di lotta contro incidenti da inquinamento da idrocarburi che fornisca anche la possibilita' di mobilitare, se del caso, le risorse necessarie.
  • 3)Ciascuna Parte assicurera' che informazioni aggiornate siano fornite all'organizzazione, direttamente o per mezzo delle organizzazioni o intese regionali pertinenti, concernenti:
  • a)la localizzazione, i dati relativi alle telecomunicazioni, qualora applicabili, le zone sotto la responsabilita delle autorita' e entita' di cui al paragrafo (1) (a);
  • b)informazioni sul materiale di lotta contro l'inquinamento e sui servizi di esperti in settori concernenti la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e l'assistenza in mare, che potrebbero essere forniti ad altri Stati, su loro richiesta:
  • c)il suo piano nazionale di emergenza.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art6 · fonte su Normattiva