[1]e dichiarazioni pubbliche
[2]1. Lo Stato che richiede assistenza e la parte che fornisce assistenza manterranno la riservatezza delle informazioni riservate alle quali entrambe possono avere accesso durante l'assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica. Dette informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'assistenza concordata. 2. La Parte che fornisce l'assistenza fara' il possibile per consultarsi con lo Stato che richiede assistenza prima di rendere pubbliche le informazioni relative all'assistenza fornita in occasione di un incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
