[1], immunita' e agevolazioni

[2]1. Lo Stato che richiede l'assistenza, concede al personale della Parte che fornisce l'assistenza ed al personale che opera per suo conto, i privilegi, le immunita' e le agevolazioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle loro funzioni di assistenza. 2. Lo Stato che richiede l'assistenza concede i seguenti privilegi ed immunita' al personale della Parte che fornisce l'assistenza o al personale che opera per suo conto, e che sia stato debitamente notificato allo Stato che richiede l'assistenza e da questi accettato:

  • a)immunita' da arresto, detenzione e azioni giudiziarie, ivi compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato che richiede l'assistenza, per gli atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni;
  • b)esenzione da imposte, diritti o altre tasse, ad eccezione di quelle normalmente incluse nel prezzo delle merci, o peroepite quale corrispettivo di servizi resi, riguardo all'espletamento delle loro mansioni di assistenza. 3. Lo Stato che richiede l'assistenza:
  • a)concede alla parte che fornisce l'assistenza l'esenzione da imposte, diritti o altre tasse sul materiale ed i beni che, ai fini dell'assistenza, vengono introdotti sul territorio dello Stato che richiede l'assistenza dalla Parte che fornisce l'assistenza;
  • b)concede l'immunita' da sequestro, sequestro presso terzi o requisizione di detto materiale e di detti beni. 4. Lo Stato richiedente l'assistenza garantisce la rispedizione di detto materiale e di detti beni. A richiesta della Parte che fornisce l'assistenza, lo Stato che richiede l'assistenza adotta, in base ai propri mezzi, delle disposizioni per la necessaria decontaminazione, prima della sua rispedizione, del materiale riutilizzabile che e' servito all'assistenza. 5. Lo Stato che richiede l'assistenza agevola l'entrata ed il soggiorno sul suo territorio nazionale, nonche' l'uscita dal proprio territorio nazionale, al personale che sia stato oggetto della notifica di cui al par. 2, nonche' al materiale ed ai beni necessari per l'assistenza. 6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l'assistenza a concedere ai propri cittadini o ai propri residenti i privilegi e le immunita' previste ai precedenti paragrafi. 7. Senza pregiudicare detti privilegi ed immunita', tutti i beneficiari di detti privilegi ed immunita' ai sensi del presente articolo sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato che richiede l'assistenza. Sono anche tenuti a non interferire negli affari interni dello Stato che richiede l'assistenza. 8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica i diritti e gli obblighi relativi ai privilegi ed alle immunita' concesse in virtu' di altri accordi internazionali o norme di diritto internazionale consuetudinario. 9. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, uno Stato puo' dichiarare che non si considera vincolato interamente o in parte, dai par. 2. e 3.. 10. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione ai sensi del par. 9, puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art8 · fonte su Normattiva